lunedì, febbraio 12, 2007

Pubblicato in G.U. il modello 730/2007

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il modello 730/2007 e le relative istruzioni.

I termini di presentazione sono:
- il 30.4.2007, per i dipendenti e i pensionati che presentano il modello ai sostituti d'imposta;
- il 31.5.2007, per i dipendenti e i pensionati che presentano il modello al CAF o ad altri intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro).
Per i sostituti d'imposta, i CAF e gli altri intermediari abilitati, il termine per la trasmissione telematica dei modelli 730/2007 è il 31.7.2007.

Le principali novità sono:
  • la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • la modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;
  • l’invio di eventuali comunicazioni dell’agenzia delle entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione esclusivamente al soggetto che ha prestato l’assistenza (C.a.f. o professionista abilitato) il quale ha l’obbligo di informare direttamente il contribuente, salvo il caso in cui l’intermediario è espressamente esonerato dall’agenzia delle entrate;
  • la possibilità di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, con il mod. F24, dell’ICI dovuta per l’anno 2007;
  • l’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef;
  • l’obbligo di assoggettare a tassazione in dichiarazione gli utili ed i proventi equiparati relativi a partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Inoltre, il modello 730 2007 è stato riorganizzato nell’esposizione di alcuni dati. In particolare:
  • i crediti d’imposta, che trovavano esposizione nei quadri B ed F del precedente modello, vanno indicati nel nuovo quadro G;
  • i redditi soggetti a tassazione separata, che trovavano esposizione nel quadro F del precedente modello, vanno indicati nel quadro D.

Condomini: Chiarimenti sulla ritenuta al 4%

Sono giunti con la circolare 7/e i chiarimenti sull'obbligo di effettuazione della ritenuta di acconto al 4%, da parte dei condomini. Tra le precisazioni fornite segnaliamo:


  • Per il condominio con non più di quattro condomini, in mancanza della nomina di un amministratore, “le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini”;

  • L’obbligo di effettuare la ritenuta si applica anche al c.d. “supercondominio” e al condominio parziale;

  • Sono esclusi i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.Sono altresì esclusa le fornitura di beni con posa in opera, solo qualora la posa in opera sia accessoria alla cessione dei beni;

  • Ricade nell'applicazione della ritenuta il contratto di servizio energia;

  • Si rammentano infine i codici tributo da utilizzare per il versamento:

    • 1019 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRPEF)

    • 1020 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRES)


Si riporta di seguito il testo della circolare.


CIRCOLARE N. 7/E del 7 febbraio 2007


1. Premessa

L’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto l’articolo 25-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al fine di disciplinare l’obbligo per il condominio, già sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del medesimo decreto, di operare una ritenuta anche sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 25-ter prevede che “Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa”.
Il comma 2 dispone che “La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.


2. Soggetti obbligati
Il nuovo articolo 25-ter individua il soggetto obbligato ad operare la ritenuta in esame nel “condominio quale sostituto di imposta” espressione a suo tempo inserita nell’articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall’articolo 21 comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per attrarre detta figura nel novero dei sostituti di imposta.
Pertanto, anche con riferimento all’adempimento dei nuovi obblighi introdotti dall’articolo 25-ter, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare del Ministero delle finanze n. 204 del 6 novembre 2000. Deve ritenersi, pertanto, che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto “è il condominio in quanto tale”, anche se “il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l’amministratore”, laddove nominato per obbligo (condominio con più di quattro condomini) o nell’esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro condomini).
Va da sé che la ritenuta deve essere effettuata indipendentemente dalla veste giuridica dell’amministrazione del condominio (persona fisica, società di persone, di capitali, etc.).
Per il condominio con non più di quattro condomini, in mancanza della nomina di un amministratore, “le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini”.
L’obbligo di effettuare la ritenuta introdotto dall’articolo 25-ter, così come gli obblighi di ritenuta dettati dalle altre disposizioni del Titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, si applicano anche al c.d. “supercondominio” e al condominio parziale.
Il “supercondominio” si configura nell’ambito di un complesso immobiliare composto da più edifici (ciascuno dei quali è di norma costituito in condominio), caratterizzato dalla presenza di cose, servizi ed aree comuni cui siano applicabili le norme sul condominio (cfr.: Cass civ. sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066).
Il condominio parziale rileva nell’ipotesi di gestione separata di un bene che, per obiettive caratteristiche funzionali, è destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell’edificio in condominio (cfr. Cass.Civ., sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066; Cass.Civ., sez. II, 28 aprile 2004, n. 8136).
In tali ipotesi, ove sia ravvisabile una gestione autonoma delle parti interessate tale da richiedere adempimenti nettamente separati da quelli assolti dal condominio generale, il “supercondominio” e il condominio parziale rilevano come distinti sostituti d’imposta ed hanno, tra l’altro, l’obbligo di richiedere un proprio codice fiscale.
La disposizione in esame non si applica alla comunione ereditaria sull’immobile né, in generale, alle comunioni su immobili in cui una pluralità di soggetti è indistintamente proprietaria di tutto lo stabile (cfr. circolare n. 204 del 2000).



3. Contratti interessati
La ritenuta prevista dall’articolo 25-ter si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto effettuate nell’esercizio di impresa (comma 1), ovvero nell’esercizio di attività commerciali non abituali ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del TUIR (comma 2).
Deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La riportata conclusione è coerente con la ratio della disposizione in commento, che estende l’obbligo della ritenuta anche ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni occasionali, ossia rese nell’ambito di attività non abituali e verosimilmente in assenza di organizzazioni complesse e articolate.
Devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.
Sono, per contro, esclusi dall’applicazione della ritenuta in commento i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.
Si ritiene, invece, che il corrispettivo debba essere assoggettato alla ritenuta in argomento se corrisposto in base a contratto di servizio energia.
Si evidenzia che il contratto di servizio energia, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 412 del 1993, regolamenta l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell’energia. Il contratto di servizio energia non è assimilabile al contratto di somministrazione, avendo esso un contenuto più ampio, così da ricomprendere, ad esempio, anche l’esercizio e la manutenzione degli impianti.
La ritenuta prevista dall’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non si applica ai corrispettivi pagati in dipendenza di forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37 del 2006).
I corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), sono esclusi dall’applicazione della ritenuta in esame, in quanto l’articolo 25-ter fa esplicitamente riferimento a prestazioni svolte nell’esercizio di impresa o di attività commerciale non abituale. I corrispettivi di tali prestazioni - anche se pagati dal condominio - sono assoggettati alla ritenuta del 20 per cento sui redditi di lavoro autonomo anche occasionali prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto prevista dalla disposizione in esame deve essere operata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi rese da soggetti non residenti, qualora siano rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR. In particolare, la ritenuta deve essere operata sui corrispettivi pagati alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.


4. Nuove iniziative produttive e attività marginali
La ritenuta prevista dall’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non deve essere applicata sui corrispettivi delle prestazioni rese dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale agevolato delle attività marginali disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Al riguardo si ricorda che con i due provvedimenti di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entrambi del 14 marzo 2001, è stato stabilito che i ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva (cfr. par. 1.7 del provvedimento di attuazione dell’articolo 13, e par. 1.8 del provvedimento diattuazione dell’articolo 14).
L’esonero dall’applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 nei due casi in esame è comunque subordinato, da parte dell’amministratore di condominio, all’acquisizione della prescritta dichiarazione.


5. Decorrenza dell’obbligo di ritenuta e relativa applicazione
Il nuovo articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (cfr. comma 1364 della legge finanziaria).
Posto che la norma in commento trova applicazione “all’atto del pagamento” dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, la ritenuta d’acconto del 4 per cento deve essere operata sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura.
L’obbligo di operare la predetta ritenuta, ancorato - come si è detto -“all’atto del pagamento”, sussiste a prescindere dall’assolvimento o meno dell’obbligo di emettere fattura (si pensi alle prestazioni occasionali) ovvero a prescindere dalla indicazione in fattura della ritenuta medesima. La ritenuta dovrà essere operata indipendentemente dall’importo del pagamento effettuato e dall’imputazione del pagamento stesso ad acconto o saldo del corrispettivo dovuto.


6. Versamento delle ritenute
A seguito dell’introduzione dell’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del1973 non si è reso necessario modificare anche le disposizioni in materia di riscossione. Al riguardo, si applicano pertanto le medesime disposizioni che disciplinano la riscossione delle ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del medesimo decreto.
In particolare, per le ritenute effettuate ai sensi dell’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni in materia di:
- versamento diretto di cui all’articolo 3, primo comma, n. 1) del D.P.R. n. 602 del 1973;
- versamento unitario e compensazione previsti dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 anche per le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- versamento entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8, primo comma, n. 1) del D.P.R. n. 602 del 1973, e dell’articolo 18 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Per il versamento tramite mod. F24 devono essere utilizzati i codici tributo 1019 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRPEF) e 1020 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRES), istituiti con risoluzione n. 19/E del 5 febbraio 2007 dell’Agenzia delle entrate.


7. Obblighi dichiarativi e di certificazione
I dati riguardanti le ritenute effettuate ai sensi dell’articolo 25-ter e il relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti di imposta che il condominio è tenuto a presentare secondo le modalità previste dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Il condominio deve altresì provvedere al rilascio della certificazione unica attestante l’ammontare delle somme e valori corrisposti nonchè la relativa causale e l’ammontare delle ritenute operate (cfr. articolo 4, commi 6-ter e 6- quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).
Tanto l’obbligo di effettuare la ritenuta, quanto gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta e di certificazione delle ritenute effettuate gravano sul condominio in quanto tale e devono essere adempiuti dall’amministratore di condominio in carica pro-tempore.


8. Coordinamento con l’obbligo di comunicazione dei dati dei fornitori
L’effettuazione della ritenuta del 4 per cento di cui all’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non esonera il condominio dall’obbligo di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria, tramite il proprio amministratore, l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio, unitamente ai dati identificativi dei relativi fornitori, previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e disciplinato con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 novembre 1998.
Ai fini del coordinamento della disposizione in esame con l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria si rinvia a quanto già chiarito con la citata circolare n. 204 del 2000.
In questa sede si evidenzia comunque che l’articolo 1, comma 2, del citato decreto del 12 novembre 1998 dispone che “Non devono essere comunicati:
a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte;
c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l'importo complessivo degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila”.
Per effetto della lett. b) sopra riportata, i dati relativi alle forniture di servizi che abbiano comportato il pagamento di corrispettivi assoggettati alla ritenuta del 4 per cento in applicazione dell’articolo 25-ter non devono essere comunicati all’anagrafe tributaria, secondo la procedura prevista dal citato decreto. Gli stessi, infatti, devono essere inclusi nella dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770).
Anche l’obbligo di comunicazione di cui alla precedente lettera c) rileva con esclusivo riferimento agli acquisti il cui importo complessivo, per ciascun fornitore, supera il limite di euro 258,23, calcolato al netto dei compensi soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo 25-ter del D.P.R. 600 del 1973. È opportuno ricordare che l’articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973 pone l’obbligo di comunicazione direttamente in capo agli “amministratori di condominio”. Al riguardo, nella citata circolare n. 204 del 2000 e nelle istruzioni per la compilazione del quadro AC del modello UNICO-PF, è chiarito che l’obbligo di comunicare i dati relativi ai fornitori ricade sull’amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’elenco.

venerdì, febbraio 02, 2007

L'agenzia delle entrate risolve i dubbi dei CAAF in vista del 730 2007

Domanda: Padre e madre acquistano il diritto di usufrutto su un immobile facente parte di un fabbricato sottoposto ad interventi di ristrutturazione. La loro figlia acquista il diritto di nuda proprieta' sullo stesso immobile.
L'unico atto notarile con il quale sono stati trasferiti i diritti immobiliari sopra indicati, non contiene l'indicazione dei singoli prezzi a cui sono stati compravenduti i diritti reali ma fa riferimento ad un unico prezzo complessivo. L'impresa che ha venduto l'immobile ha emesso tre fatture, ciascuna per il valore di 1/3 del prezzo complessivo, intestate una per ogni acquirente. Il pagamento delle fatture e' effettuato direttamente dal padre mediante l'emissione di assegni tratti direttamente sul suo conto corrente.
Cio' rappresentato si domanda in che modo deve essere ripartita la detrazione d'imposta prevista dall'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare se il padre, avendo sostenuto l'intero costo, puo' portare in detrazione l'intero importo della spesa sostenuta ricorrendo, eventualmente, all'annotazione di tale circostanza sulle fatture intestate alla moglie e alla figlia.

Risposta: Si ricorda che l'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha previsto che "...l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006.
In questo caso la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997".
Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, recante le norme di attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per poter fruire del beneficio fiscale non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto. Pertanto per poter beneficiare dell'agevolazione in questione non e' obbligatorio ricorrere al bonifico bancario come modalita' di pagamento della relativa spesa.
Sebbene l'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 menzioni tra i destinatari dell'agevolazione il solo acquirente (o l'assegnatario) dell'immobile, si deve ritenere che anche l'acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio l'usufrutto) costituisca una fattispecie riconducibile all'ambito applicativo della disposizione.
Pertanto, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, deve essere riconosciuta, qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell'importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall'atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, nell'atto di vendita non sia indicato espressamente il prezzo d'acquisto dei diritti compravenduti, il contribuente dovra' ricorrere ai meccanismi di calcolo indicati dagli artt. 46 e 48 del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 per determinare il valore dei singoli diritti.
Nel caso di specie, pertanto, il genitore acquirente del diritto di usufrutto sull'immobile che ha sostenuto interamente la spesa per l'acquisto dello stesso, ha diritto di beneficiare della detrazione del 36 per cento, entro i limiti sopra indicati e comunque entro l'importo allo stesso fatturato, avendo a riferimento la spesa riferibile all'acquisto del proprio diritto. Invece, non puo' essere riconosciuta la detrazione ai familiari del
contribuente i quali non hanno sostenuto la spesa. Infatti, secondo i principi generali che regolano i meccanismi della detrazione per oneri, il contribuente, per averne diritto, deve avere effettivamente sostenuto la spesa e questa deve essere rimasta a suo carico.

Domanda: Nel modello CUD 2006 dei dipendenti di molte amministrazioni statali (ad esempio, Direzione Provinciale del Tesoro) non e' segnato il punto 8 della "Parte A-Dati Generali". Tale mancanza comporta una incompletezza dei dati necessari ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, perche' non permette di acquisire un dato rilevante ai fini della corretta determinazione della deduzione dei premi di previdenza complementare versati dal contribuente ad un'associazione privata. Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito alla documentazione che il contribuente deve esibire per supplire a tale incompletezza del CUD.

Risposta: Si rammenta in premessa che i contributi versati ai fondi pensione ed alle forme pensionistiche individuali sono deducibili dal reddito nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del Tuir. In particolare, per quanto riguarda l'ammontare massimo deducibile la norma, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, dispone che puo' essere dedotto dal reddito complessivo un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a euro 5.164,57; se alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive.
La deduzione e' ammissibile anche oltre i limiti sopra richiamati ove ricorrano talune ipotesi particolari (es. per i vecchi iscritti ai vecchi
fondi, per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale etc.). In tali ipotesi tassative il sostituto deve
compilare il campo 8 della parte A del CUD, utilizzando gli appositi codici atti a discriminare le diverse situazioni verificabili.
In assenza della compilazione del richiamato campo 8, il soggetto che rende l'assistenza fiscale deve ritenere che, non ricorrendo le ipotesi che consentono deroghe, valgono per le deduzioni dei contributi alle forme pensionistiche complementari i limiti ordinari di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del Tuir.

Domanda: Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 6 aprile 2006, si legge che "Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e' intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente". Si domanda quali siano i termini di pagamento nel caso in cui il contribuente abbia scelto di effettuare il pagamento dell'imposta in un'unica soluzione ovvero in piu' rate.

Risposta: Nell'ipotesi in cui il sostituto nell'ambito dell'assistenza fiscale, non abbia potuto effettuare i conguagli a debito per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro o per aspettativa, si ritiene che i versamenti debbano essere eseguiti dal dipendente secondo le modalita' ed i termini ordinariamente previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi.
Qualora il contribuente abbia chiesto al sostituto con il modello 730 di beneficiare della rateazione dei pagamenti, potra' continuare a fruire del pagamento dilazionato, da effettuare comunque nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico PF.
Qualora sia gia' decorso il termine ordinario previsto per il versamento dell'imposta o delle singole rate, il contribuente potra' ricorrere
all'istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione in relazione ai termini gia' scaduti. In tale ipotesi, per il conteggio degli interessi deve farsi comunque riferimento ai termini ordinari stabiliti per l'effettuazione dei versamenti delle imposte risultanti dal modello Unico PF.

Domanda: Si chiede se l'ipotesi prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b) secondo la quale "nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto", puo' trovare applicazione anche nel caso di acquisto di immobile allo stato grezzo.

Risposta: Le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b) del Tuir, possono essere applicate soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile gia' idoneo prima dell'effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale.
Qualora, invece, venisse acquistato un immobile allo "stato grezzo", ossia non ancora ultimato, puo' trovare eventualmente applicazione l'art. 15, comma 1-ter del Tuir, che disciplina la detrazione di imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la "costruzione" di una unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 30 giugno 1999, n. 311, alla costruzione e' assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma primo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
In relazione all'ipotesi di cui all'art.15, comma 1-ter, la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale
entro sei mesi dalla data di fine lavori e a partire dal periodo di imposta in cui e' utilizzato a tale scopo.
...omissis...

Fonte: Risoluzione del 09/01/2007 n. 1 - Agenzia delle Entrate

Assicurazioni: obbligo comunicazione anagrafe tributaria

L’agenzia delle Entrate ha reso noto modalità e termini per la trasmissione dei dati relativi alle somme di denaro erogate per dalle compagnie assicurative per la liquidazione dei sinistri.
Obbligati alla trasmissione dei dati sono le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati.
Il periodo di riferimento è quello che va dal 01/10/2006 al 31/12/2006 ed il termine per la trasmissione è fissato per il 30/04/2006. A regime saranno oggetto di trasmissione i dati raccolti nell’anno precedente da trasmettere entro il 30/04 dell’anno successivo.
I dati da trasmettere relativamente a ciascuna liquidazione del danno sono:
- all'ammontare delle somme liquidate,
- l’identificativo del sinistro
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario
- il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
I dati comunicati potranno essere utilizzati per controlli incrociati e verifiche a carico dei soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi nei confronti di soggetti destinatari di risarcimenti per danni subiti.