sabato, luglio 14, 2007

Omessa presentazione CNM

Omessa presentazione nodello CNM

La mancata presentazione del Mod. CNM (cd. “dichiarazione dei redditi del consolidato”, ex articolo 122 del TUIR) da parte del soggetto operante in qualità di capogruppo non determina la decadenza dal regime di tassazione consolidata. Infatti, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 delll’art. 13[1], del decreto ministeriale 9 giugno 2004 si evince che l’elenco di operazioni “interruttive” dell’efficacia dell’opzione per il regime del consolidato domestico presenta carattere tassativo, nel senso che sono esclusivamente gli eventi in esso specificamente contemplati a configurare cause di interruzione automatica del regime in questione.

Nel caso le società partecipanti abbiano effettuato correttamente e nei termini l’opzione per il consolidato ed abbiano presentato il modello dichiarativo (tra cui il quadro GN), l’omessa presentazione del Modello CNM comporterà l’impossibilità di riportare negli anni successivi la perdita risultante dal consolidamento.

Si riporta di seguito il testo della circolare



[1] Art. 13 commi 1 e 2 D.M. 9 giugno 2004.
 
1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi 1 e 5,  126,  comma 1, del testo unico, e  4,  comma  1,  lettera  b),  del  presente  decreto, l'interruzione  della  tassazione  di  gruppo,  con  gli  effetti  previsti dall'art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di:
       a) liquidazione giudiziale;
       b) trasformazione di una società  soggetta  all'imposta  di  cui  al titolo II del testo unico in società non soggetta a tale imposta;
       c) trasformazione della consolidata in  un  soggetto  avente  natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 120 del testo unico;
       d) trasformazione della consolidante in un  soggetto  avente  natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117 del testo unico;
       e) trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art.  166 del testo unico, della consolidata o della consolidante se  la  stessa  non rispetta le condizioni di cui all'art. 117, comma 2, del testo unico;
       f) fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo.
    2. Nei casi diversi da quelli previsti all'art.  11  e  dal  precedente comma 1, può essere richiesta la continuazione della tassazione  di  gruppo da parte della società  che  effettua  l'operazione,  mediante  l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

lunedì, aprile 23, 2007

Detrazione per attività sportive

A seguito di numerose richieste di chiarimento, in merito all'applicazione della nuova detrazione fiscale per attività sportive, introdotta con la Legge Finanziaria 2007(Legge 27 dicembre 2006, n. 296), riteniamo utile pubblicare il Decreto del Ministero delle Politiche giovanili e attività sportive del 28.03.2007.


Il decreto fornisce la definizione delle strutture e degli impianti sportivi da intendersi ai fini della detrazione e i documenti necessari ad usufruire della detrazione.


IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITA’ SPORTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
…omissis…..

Visto l’art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, secondo il quale “all’art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: <<>>”;




…omissis…..



D E C R E T A
Art. 1
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
Art. 2
1. Ai fini della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell’articolo 1, recante l’indicazione:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all’articolo 1;
b) della causale del pagamento;
c) dell’attività sportiva esercitata;
d) dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.



…omissis…..



Il credito IVA non riportato in dichiarazione

Ris. n. 74/E del 19 aprile 2007
Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso
Iva - Decadenza dal diritto alla detrazione credito Iva nel caso di mancato riporto del credito nelle dichiarazioni annuali successive, ovvero nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale - Art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546


Alcune Direzioni regionali hanno interpellato la scrivente in ordine alla possibilità di computare in detrazione l'eccedenza di credito Iva, correttamente esposta nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la stessa è maturata, e non riportata nelle dichiarazioni successive perché omesse.
È stato chiesto, altresì, se l'eccedenza di credito Iva, maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale Iva risulta omessa, sia ancora detraibile mediante la sua indicazione nella prima dichiarazione correttamente presentata ovvero se possa essere recuperata solo attraverso
la procedure del rimborso cosiddetto anomalo di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.



Crediti Iva non riportati nelle dichiarazioni annuali successive a quella in cui sono maturati

Con riguardo al quesito concernente l'esercizio del diritto alla detrazione del credito Iva maturato in un determinato anno, esposto nella relativa dichiarazione annuale e computato in detrazione nel periodo successivo, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed in seguito riportato in una dichiarazione che risulta omessa, è consolidato il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, " ...in forza del quale, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione ..." (cfr sentenza n. 12012 del 29 marzo 2006, dep. il 22 maggio 2006), "... in quanto la decadenza (n.d.r. "del diritto alla detrazione") è comminata dalla norma (cfr art. 28 del D.P.R. n 633 del 1972 allora vigente) soltanto nel caso in cui il credito o l'eccedenza di imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile" (cfr sentenza n. 523 del 3 luglio 2001, depositata il 18 gennaio 2002).
A supporto di tale tesi è utile richiamare i principi contenuti nell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443, recante norme in materia di rimborsi Iva, che prevede la possibilità di utilizzazione di crediti chiesti a rimborso e denegati dall'Ufficio perché non riportati dal contribuente nelle dichiarazioni degli anni successivi, ciò significando che il credito, se correttamente maturato ed indicato nella prima dichiarazione utile, non va perduto (cfr. circolare 28 maggio 1998, n. 134/E).
La scrivente è dell'avviso che alle medesime conclusioni possa giungersi nel caso in cui la dichiarazione dell'annualità successiva sia stata omessa.
Si rammentano, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 - disciplinante l'accertamento induttivo - secondo cui "se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso" all'accertamento induttivo; "in tal caso ... sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'articolo 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33".
Relativamente a tale disposizione, la Corte di Cassazione, con sentenza del 2 ottobre 1996, n. 8602, ha affermato che "la norma ... con l'avverbio 'soltanto', implicante il diniego di detrazioni diverse da quelle elencate, sanziona l'omissione della denuncia annuale con la perdita dei crediti che non siano compresi nelle suddette "fotografie" periodiche ...".
La possibilità di cogliere, nella menzionata espressione delimitativa, un'implicita esclusione anche della detraibilità della "Iva a credito" maturata nell'anno precedente trova ostacolo nella stretta inerenza dell'art. 55 al calcolo dell'imposta per il periodo al quale l'accertamento induttivo si riferisce; da questo calcolo esula la problematica della persistenza o dell'estinzione di una posizione creditoria in precedenza insorta, la quale non incide sull'entità del debito riscontrato dall'ufficio in assenza della dichiarazione, ma rileva nella fase ulteriore della quantificazione delle somme da versare in concreto, dopo eventuale compensazione.
Una difforme lettura della disposizione, peraltro, sarebbe introduttiva d'ingiustificata disparità di trattamento, in danno del contribuente che abbia optato per la detraibilità del credito d'imposta nell'anno successivo, anziché per il rimborso immediato ... .
In conclusione, si deve ritenere che l'inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale espone il contribuente all'accertamento induttivo, e gli preclude la facoltà di portare in deduzione l'Iva versata nel relativo periodo su acquisti di beni o servizi, se non registrata nelle liquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovute in base a tale accertamento il credito che abbia maturato nel periodo anteriore, e per il quale abbia chiesto la successiva detrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972".
La Suprema Corte ammette, quindi, l'utilizzo del credito di un'annualità precedente anche in caso di successiva dichiarazione omessa, e ciò sulla base della norma contenuta nell'art. 55 del D.P.R. n. 633, ancorché tale norma non contempli espressamente, tra gli importi detraibili, i crediti derivanti da precedenti annualità.
Ma v'è di più: l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - introdotto successivamente alla riferita sentenza e disciplinante le violazioni relative alla dichiarazione Iva - stabilisce che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale "per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite".

Tale norma, in sostanza, completa la disposizione contenuta nell'art. 55 del D.P.R. n. 633, ammettendo espressamente l'utilizzo del credito, indicato in dichiarazione e richiesto in detrazione in una successiva annualità per la quale non è stata presentata la dichiarazione Iva annuale.
Siffatta interpretazione è contenuta nella circolare del 25 gennaio 1999, n. 23/E, la quale ha chiarito che la disposizione prevista all'art. 5 del D.Lgs. n. 471 "che, sotto certi aspetti, va considerata integrativa di quella contenuta nell'articolo 55, comma 1, del D.P.R. n. 633, nel prevedere espressamente la detraibilità del credito dell'anno precedente riportato a nuovo, recepisce il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, desumibile dalla sentenza 2 ottobre 1996, n. 8602".

Una conferma di tale orientamento è fornita dalla circolare del 30 novembre 2000, n. 222/E che, riprendendo anch'essa il contenuto della sentenza n. 8602 della Suprema Corte, ha chiarito che "nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione ... deve ammettersi la possibilità di scomputare dall'imposta dovuta non solo i versamenti eventualmente eseguiti e le imposte detraibili ... ma anche il credito maturato nell'anno precedente non chiesto a rimborso e computato in detrazione nel periodo successivo, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, previa annotazione nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R. n. 633".

In conclusione, alla luce della giurisprudenza e della prassi sopra richiamate, se, ad esempio, il contribuente nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2003 ha optato per il computo in detrazione del credito d'imposta nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 633, e poi ha omesso di presentare le dichiarazioni Iva relative agli anni 2004 e 2005 (ovvero le ha trasmesse oltre 90 giorni dal termine ultimo di presentazione), il credito medesimo potrà essere detratto nelle liquidazioni periodiche degli anni successivi, e l'eventuale eccedenza residua potrà essere indicata nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2006; ciò a condizione che il predetto credito sia stato correttamente utilizzato nelle liquidazioni periodiche Iva ovvero nel Modello F24, se utilizzato in compensazione con altre imposte o contributi.


Crediti Iva emergenti da dichiarazioni annuali omesse o tardive oltre i termini



Una considerazione a parte richiedono i crediti, maturati nel corso degli anni per i quali la relativa dichiarazione annuale Iva è stata omessa, o è da considerarsi omessa perché presentata oltre i novanta giorni, crediti poi indicati nella prima dichiarazione annuale correttamente presentata.
In particolare, sono stati sollevati alcuni dubbi sulla possibilità di intraprendere, su richiesta del contribuente, l'attività di accertamento induttivo di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di determinare l'esatto ammontare del credito non dichiarato.
In particolare, taluni sono dell'avviso che la procedura di controllo di cui all'art. 55 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, sia un "potere" concesso all'Amministrazione finanziaria che, come tale, non può essere tramutato in un "obbligo" al solo scopo di determinare il credito spettante al contribuente fine di riconoscerne il diritto al rimborso o alla compensazione.
Al riguardo si osserva che le considerazioni della Corte di Cassazione contenute nella sopra richiamata sentenza n. 523 del 2001, possono tornare utili anche con riferimento ai crediti Iva per i quali la relativa dichiarazione annuale è stata omessa, tenendo conto, altresì, delle citate disposizioni di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di accertamento induttivo, nonché di quelle di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (che ha sostituito l'art. 28 del D.P.R. n. 633) e del richiamo ivi contenuto al termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633.
Dalla lettura congiunta degli artt. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, infatti, è possibile desumere che la decadenza del diritto alla detrazione ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato "al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che la decadenza "... si verifica, secondo quanto dispone il quarto comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 633/1972, solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga poi recuperata nella dichiarazione annuale. E il concorso di entrambe le circostanze ... si giustifica col rilievo che la decadenza consegue al mancato esercizio del diritto di recupero, in sede di dichiarazione annuale, dei crediti d'imposta che avrebbero dovuto essere indicati nei mesi di competenza. La sanzione della decadenza non può essere estesa alla diversa fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di competenza e non risulti, invece, dalla dichiarazione annuale, della quale sia stata omessa la presentazione, poiché, nel caso di accertamento induttivo, l'Ufficio Iva deve computare in detrazione non solo i versamenti eseguiti dal contribuente, ma anche le imposte detraibili, risultanti dalle dichiarazioni mensili, come prescrive l'art. 55 del citato decreto, sicché il diritto alla detrazione viene meno solo per i crediti d'imposta relativi a operazioni non registrate o, comunque, non risultanti dalle liquidazioni periodiche" (cfr sentenza n. 544 del 27 settembre 1996, depositata il 20 gennaio 1997).
Occorre, tuttavia, chiarire che il diritto alla detrazione è, in ogni caso, subordinato all'accertamento dell'esistenza del credito relativo all'anno per il quale la dichiarazione Iva risulta omessa, a norma dell'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In altri termini il diritto alla detrazione è ammesso purché l'esistenza del credito Iva sia accertata dall'ufficio a seguito dell'attività di controllo dell'annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa.

Si osserva, peraltro, che tale interpretazione non è in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 16477 del 20 agosto 2004, che "nell'ipotesi di omessa dichiarazione annuale dell'Iva" esclude che "il credito Iva possa essere recuperato attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo" e lascia al contribuente solo la possibilità di richiedere il rimborso cd "anomalo" ai sensi dell'allora vigente art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (ora sostituito dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Le norme vigenti ratione temporis, infatti, consentivano di esercitare il diritto alla detrazione entro il mese di competenza o, al più tardi, in sede di dichiarazione annuale (art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, abrogato dall'art. 9, comma 9 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dal 22 settembre 1998). Avendo, il contribuente, omesso la predetta dichiarazione annuale e, quindi, essendogli interdetto il diritto alla detrazione, egli "poteva ottenere il pagamento del suo credito Iva solo attraverso il procedimento di rimborso" di cui al citato art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972, entro il termine decadenziale di due anni.
La pronuncia della Suprema Corte va considerata alla luce delle nuove scadenze entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione, come stabiliti dal combinato disposto degli articoli 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ciò significa, in altri parole, che una volta scaduto il termine entro cui poter esercitare il diritto alla detrazione del credito (ossia con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto), il contribuente ha la possibilità di recuperare il credito Iva solo attraverso il procedimento del c.d. rimborso anomalo di cui al citato art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infine, "il termine decadenziale per la presentazione della domanda di restituzione dell'Iva risultante a credito non toglie, poi, che, ove si formi il silenzio rifiuto sulla domanda impeditiva della decadenza, inizi a decorrere, dalla data della sua formazione, cioè dalla scadenza del termine di 90 giorni, la prescrizione decennale ex art. 2946 del codice civile" (cfr sentenza n. 16477 del 20 agosto 2004).
In conclusione, la scrivente è dell'avviso che l'eccedenza di credito Iva maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è
sorto - fermo restando il potere/dovere dell'ufficio, nell'ambito del programma annuale dell'attività di controllo, di accertare l'esistenza del credito medesimo maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa, a norma del richiamato art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il contribuente avrà, comunque, sempre la possibilità di richiedere la restituzione del credito Iva attraverso la procedura di rimborso di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro i termini ivi previsti.

Accertamento induttivo anche sui conti di famiglia

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l’art. 32 del DPR 600/1973 definisce i poteri degli uffici, attraverso i quali possono espletare l’attività di accertamento che gli è propria.
Tra i poteri previsti della norma, assume sempre maggiore rilevanza pratica, la possibilità di richiedere informazioni al contribuente stesso, agli intermediari finanziari, e invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, atti documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente oggetto dell’accertamento.


Tale facoltà di richiedere informazioni è stata da ultimo modificata, prevedendo la possibilità di richiedere dati informazioni o notizie ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (art. 13 D.p.r.600/1973), in merito ai loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo. Disposizione quest’ultima che si accompagna con la re-introduzione dell’obbligo di invio telematico dell’elenco clienti e fornitori.


Le movimentazioni bancarie, che non trovano giustificazione nella contabilità del contribuente, godono della presunzione legale di corrispondenza a maggiori ricavi non dichiarati, vale a dire, che il contribuente può dimostrare la non inerenza delle movimentazioni bancarie poste alla base della rettifica e dell’accertamento, solo attraverso la documentata dimostrazione, che tali movimenti non hanno rilevanza fiscale. Di fronte ad una presunzione legale il giudice tributario non può nemmeno valutare gravità, precisione e concordanza delle movimentazioni addotte dall’ente impositore, fondanti la maggiore pretesa tributaria.

La recente sentenza di Cassazione (Sent. n. 7957 del 15 marzo 2007 dep. il 30 marzo 2007), afferma, tra le altre cose:

1) “che la presunzione legale, (di cui sopra), si estende anche ai conti correnti sui quali di norma il contribuente opera, anche se si tratti di conti correnti intestati a familiari (nella specie: al £iglio), atteso che altrimenti sarebbe assai facile eluderne la portata precettiva;”


2) “che la gestione di un conto corrente altrui è circostanza eccezionale che rende valida l'estensione della presunzione di appartenenza dei relativi redditi, equivalendo l'intestazione formale, a tali fini, al potere di sostanziale disposizione, ove non si alleghi e si dimostri che quel potere di disposizione era dato per circostanze specifiche e ampiamente giustificabili;”


mercoledì, aprile 18, 2007

Massofisioterapista: corso biennale IVA 20%

Estratto della Risoluzione 70/E del 13 aprile 2007

Il sig. ALFA esercita, in qualità di libero professionista, l'attività di massofisioterapista, con diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, conseguito dopo aver frequentato un corso di formazione biennale presso la scuola della USL n. …. di …… . Il titolo di studio è stato conseguito in base all'art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403.

Il contribuente chiede di conoscere il trattamento applicabile, agli effetti dell'IVA, alle prestazioni massofisioterapiche dallo stesso effettuate.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ripercorrendo la normativa in materia di esercizio di professioni mediche ausiliari, ha risposto al contribuente che le prestazioni effettuate dal richiedente rientrano nel regime di applicazione dell’IVA al 20%, poiché il DM 27 luglio 2000 ha statuito che solamente i massofisioterapisti che hanno conseguito il titolo a seguito di un corso di durata triennale sono beneficiari dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, cioè equipollenti al diploma universitario di fisioterapista ai fini professionali (e quindi equiparabili, per ulteriori rimandi della normativa di settore alle prestazioni mediche esenti art. 10 n. 18).

lunedì, febbraio 12, 2007

Pubblicato in G.U. il modello 730/2007

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il modello 730/2007 e le relative istruzioni.

I termini di presentazione sono:
- il 30.4.2007, per i dipendenti e i pensionati che presentano il modello ai sostituti d'imposta;
- il 31.5.2007, per i dipendenti e i pensionati che presentano il modello al CAF o ad altri intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro).
Per i sostituti d'imposta, i CAF e gli altri intermediari abilitati, il termine per la trasmissione telematica dei modelli 730/2007 è il 31.7.2007.

Le principali novità sono:
  • la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • la modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;
  • l’invio di eventuali comunicazioni dell’agenzia delle entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione esclusivamente al soggetto che ha prestato l’assistenza (C.a.f. o professionista abilitato) il quale ha l’obbligo di informare direttamente il contribuente, salvo il caso in cui l’intermediario è espressamente esonerato dall’agenzia delle entrate;
  • la possibilità di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, con il mod. F24, dell’ICI dovuta per l’anno 2007;
  • l’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef;
  • l’obbligo di assoggettare a tassazione in dichiarazione gli utili ed i proventi equiparati relativi a partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Inoltre, il modello 730 2007 è stato riorganizzato nell’esposizione di alcuni dati. In particolare:
  • i crediti d’imposta, che trovavano esposizione nei quadri B ed F del precedente modello, vanno indicati nel nuovo quadro G;
  • i redditi soggetti a tassazione separata, che trovavano esposizione nel quadro F del precedente modello, vanno indicati nel quadro D.

Condomini: Chiarimenti sulla ritenuta al 4%

Sono giunti con la circolare 7/e i chiarimenti sull'obbligo di effettuazione della ritenuta di acconto al 4%, da parte dei condomini. Tra le precisazioni fornite segnaliamo:


  • Per il condominio con non più di quattro condomini, in mancanza della nomina di un amministratore, “le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini”;

  • L’obbligo di effettuare la ritenuta si applica anche al c.d. “supercondominio” e al condominio parziale;

  • Sono esclusi i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.Sono altresì esclusa le fornitura di beni con posa in opera, solo qualora la posa in opera sia accessoria alla cessione dei beni;

  • Ricade nell'applicazione della ritenuta il contratto di servizio energia;

  • Si rammentano infine i codici tributo da utilizzare per il versamento:

    • 1019 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRPEF)

    • 1020 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRES)


Si riporta di seguito il testo della circolare.


CIRCOLARE N. 7/E del 7 febbraio 2007


1. Premessa

L’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto l’articolo 25-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al fine di disciplinare l’obbligo per il condominio, già sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del medesimo decreto, di operare una ritenuta anche sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 25-ter prevede che “Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa”.
Il comma 2 dispone che “La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.


2. Soggetti obbligati
Il nuovo articolo 25-ter individua il soggetto obbligato ad operare la ritenuta in esame nel “condominio quale sostituto di imposta” espressione a suo tempo inserita nell’articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall’articolo 21 comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per attrarre detta figura nel novero dei sostituti di imposta.
Pertanto, anche con riferimento all’adempimento dei nuovi obblighi introdotti dall’articolo 25-ter, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare del Ministero delle finanze n. 204 del 6 novembre 2000. Deve ritenersi, pertanto, che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto “è il condominio in quanto tale”, anche se “il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l’amministratore”, laddove nominato per obbligo (condominio con più di quattro condomini) o nell’esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro condomini).
Va da sé che la ritenuta deve essere effettuata indipendentemente dalla veste giuridica dell’amministrazione del condominio (persona fisica, società di persone, di capitali, etc.).
Per il condominio con non più di quattro condomini, in mancanza della nomina di un amministratore, “le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini”.
L’obbligo di effettuare la ritenuta introdotto dall’articolo 25-ter, così come gli obblighi di ritenuta dettati dalle altre disposizioni del Titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, si applicano anche al c.d. “supercondominio” e al condominio parziale.
Il “supercondominio” si configura nell’ambito di un complesso immobiliare composto da più edifici (ciascuno dei quali è di norma costituito in condominio), caratterizzato dalla presenza di cose, servizi ed aree comuni cui siano applicabili le norme sul condominio (cfr.: Cass civ. sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066).
Il condominio parziale rileva nell’ipotesi di gestione separata di un bene che, per obiettive caratteristiche funzionali, è destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell’edificio in condominio (cfr. Cass.Civ., sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066; Cass.Civ., sez. II, 28 aprile 2004, n. 8136).
In tali ipotesi, ove sia ravvisabile una gestione autonoma delle parti interessate tale da richiedere adempimenti nettamente separati da quelli assolti dal condominio generale, il “supercondominio” e il condominio parziale rilevano come distinti sostituti d’imposta ed hanno, tra l’altro, l’obbligo di richiedere un proprio codice fiscale.
La disposizione in esame non si applica alla comunione ereditaria sull’immobile né, in generale, alle comunioni su immobili in cui una pluralità di soggetti è indistintamente proprietaria di tutto lo stabile (cfr. circolare n. 204 del 2000).



3. Contratti interessati
La ritenuta prevista dall’articolo 25-ter si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto effettuate nell’esercizio di impresa (comma 1), ovvero nell’esercizio di attività commerciali non abituali ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del TUIR (comma 2).
Deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La riportata conclusione è coerente con la ratio della disposizione in commento, che estende l’obbligo della ritenuta anche ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni occasionali, ossia rese nell’ambito di attività non abituali e verosimilmente in assenza di organizzazioni complesse e articolate.
Devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.
Sono, per contro, esclusi dall’applicazione della ritenuta in commento i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.
Si ritiene, invece, che il corrispettivo debba essere assoggettato alla ritenuta in argomento se corrisposto in base a contratto di servizio energia.
Si evidenzia che il contratto di servizio energia, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 412 del 1993, regolamenta l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell’energia. Il contratto di servizio energia non è assimilabile al contratto di somministrazione, avendo esso un contenuto più ampio, così da ricomprendere, ad esempio, anche l’esercizio e la manutenzione degli impianti.
La ritenuta prevista dall’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non si applica ai corrispettivi pagati in dipendenza di forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37 del 2006).
I corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), sono esclusi dall’applicazione della ritenuta in esame, in quanto l’articolo 25-ter fa esplicitamente riferimento a prestazioni svolte nell’esercizio di impresa o di attività commerciale non abituale. I corrispettivi di tali prestazioni - anche se pagati dal condominio - sono assoggettati alla ritenuta del 20 per cento sui redditi di lavoro autonomo anche occasionali prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto prevista dalla disposizione in esame deve essere operata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi rese da soggetti non residenti, qualora siano rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR. In particolare, la ritenuta deve essere operata sui corrispettivi pagati alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.


4. Nuove iniziative produttive e attività marginali
La ritenuta prevista dall’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non deve essere applicata sui corrispettivi delle prestazioni rese dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale agevolato delle attività marginali disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Al riguardo si ricorda che con i due provvedimenti di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entrambi del 14 marzo 2001, è stato stabilito che i ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva (cfr. par. 1.7 del provvedimento di attuazione dell’articolo 13, e par. 1.8 del provvedimento diattuazione dell’articolo 14).
L’esonero dall’applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 nei due casi in esame è comunque subordinato, da parte dell’amministratore di condominio, all’acquisizione della prescritta dichiarazione.


5. Decorrenza dell’obbligo di ritenuta e relativa applicazione
Il nuovo articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (cfr. comma 1364 della legge finanziaria).
Posto che la norma in commento trova applicazione “all’atto del pagamento” dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, la ritenuta d’acconto del 4 per cento deve essere operata sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura.
L’obbligo di operare la predetta ritenuta, ancorato - come si è detto -“all’atto del pagamento”, sussiste a prescindere dall’assolvimento o meno dell’obbligo di emettere fattura (si pensi alle prestazioni occasionali) ovvero a prescindere dalla indicazione in fattura della ritenuta medesima. La ritenuta dovrà essere operata indipendentemente dall’importo del pagamento effettuato e dall’imputazione del pagamento stesso ad acconto o saldo del corrispettivo dovuto.


6. Versamento delle ritenute
A seguito dell’introduzione dell’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del1973 non si è reso necessario modificare anche le disposizioni in materia di riscossione. Al riguardo, si applicano pertanto le medesime disposizioni che disciplinano la riscossione delle ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del medesimo decreto.
In particolare, per le ritenute effettuate ai sensi dell’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni in materia di:
- versamento diretto di cui all’articolo 3, primo comma, n. 1) del D.P.R. n. 602 del 1973;
- versamento unitario e compensazione previsti dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 anche per le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- versamento entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8, primo comma, n. 1) del D.P.R. n. 602 del 1973, e dell’articolo 18 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Per il versamento tramite mod. F24 devono essere utilizzati i codici tributo 1019 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRPEF) e 1020 (per i percipienti soggetti passivi dell’IRES), istituiti con risoluzione n. 19/E del 5 febbraio 2007 dell’Agenzia delle entrate.


7. Obblighi dichiarativi e di certificazione
I dati riguardanti le ritenute effettuate ai sensi dell’articolo 25-ter e il relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti di imposta che il condominio è tenuto a presentare secondo le modalità previste dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Il condominio deve altresì provvedere al rilascio della certificazione unica attestante l’ammontare delle somme e valori corrisposti nonchè la relativa causale e l’ammontare delle ritenute operate (cfr. articolo 4, commi 6-ter e 6- quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).
Tanto l’obbligo di effettuare la ritenuta, quanto gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta e di certificazione delle ritenute effettuate gravano sul condominio in quanto tale e devono essere adempiuti dall’amministratore di condominio in carica pro-tempore.


8. Coordinamento con l’obbligo di comunicazione dei dati dei fornitori
L’effettuazione della ritenuta del 4 per cento di cui all’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non esonera il condominio dall’obbligo di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria, tramite il proprio amministratore, l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio, unitamente ai dati identificativi dei relativi fornitori, previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e disciplinato con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 novembre 1998.
Ai fini del coordinamento della disposizione in esame con l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria si rinvia a quanto già chiarito con la citata circolare n. 204 del 2000.
In questa sede si evidenzia comunque che l’articolo 1, comma 2, del citato decreto del 12 novembre 1998 dispone che “Non devono essere comunicati:
a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte;
c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l'importo complessivo degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila”.
Per effetto della lett. b) sopra riportata, i dati relativi alle forniture di servizi che abbiano comportato il pagamento di corrispettivi assoggettati alla ritenuta del 4 per cento in applicazione dell’articolo 25-ter non devono essere comunicati all’anagrafe tributaria, secondo la procedura prevista dal citato decreto. Gli stessi, infatti, devono essere inclusi nella dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770).
Anche l’obbligo di comunicazione di cui alla precedente lettera c) rileva con esclusivo riferimento agli acquisti il cui importo complessivo, per ciascun fornitore, supera il limite di euro 258,23, calcolato al netto dei compensi soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo 25-ter del D.P.R. 600 del 1973. È opportuno ricordare che l’articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973 pone l’obbligo di comunicazione direttamente in capo agli “amministratori di condominio”. Al riguardo, nella citata circolare n. 204 del 2000 e nelle istruzioni per la compilazione del quadro AC del modello UNICO-PF, è chiarito che l’obbligo di comunicare i dati relativi ai fornitori ricade sull’amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’elenco.

venerdì, febbraio 02, 2007

L'agenzia delle entrate risolve i dubbi dei CAAF in vista del 730 2007

Domanda: Padre e madre acquistano il diritto di usufrutto su un immobile facente parte di un fabbricato sottoposto ad interventi di ristrutturazione. La loro figlia acquista il diritto di nuda proprieta' sullo stesso immobile.
L'unico atto notarile con il quale sono stati trasferiti i diritti immobiliari sopra indicati, non contiene l'indicazione dei singoli prezzi a cui sono stati compravenduti i diritti reali ma fa riferimento ad un unico prezzo complessivo. L'impresa che ha venduto l'immobile ha emesso tre fatture, ciascuna per il valore di 1/3 del prezzo complessivo, intestate una per ogni acquirente. Il pagamento delle fatture e' effettuato direttamente dal padre mediante l'emissione di assegni tratti direttamente sul suo conto corrente.
Cio' rappresentato si domanda in che modo deve essere ripartita la detrazione d'imposta prevista dall'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare se il padre, avendo sostenuto l'intero costo, puo' portare in detrazione l'intero importo della spesa sostenuta ricorrendo, eventualmente, all'annotazione di tale circostanza sulle fatture intestate alla moglie e alla figlia.

Risposta: Si ricorda che l'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha previsto che "...l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006.
In questo caso la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997".
Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, recante le norme di attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per poter fruire del beneficio fiscale non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto. Pertanto per poter beneficiare dell'agevolazione in questione non e' obbligatorio ricorrere al bonifico bancario come modalita' di pagamento della relativa spesa.
Sebbene l'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 menzioni tra i destinatari dell'agevolazione il solo acquirente (o l'assegnatario) dell'immobile, si deve ritenere che anche l'acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio l'usufrutto) costituisca una fattispecie riconducibile all'ambito applicativo della disposizione.
Pertanto, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, deve essere riconosciuta, qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell'importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall'atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, nell'atto di vendita non sia indicato espressamente il prezzo d'acquisto dei diritti compravenduti, il contribuente dovra' ricorrere ai meccanismi di calcolo indicati dagli artt. 46 e 48 del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 per determinare il valore dei singoli diritti.
Nel caso di specie, pertanto, il genitore acquirente del diritto di usufrutto sull'immobile che ha sostenuto interamente la spesa per l'acquisto dello stesso, ha diritto di beneficiare della detrazione del 36 per cento, entro i limiti sopra indicati e comunque entro l'importo allo stesso fatturato, avendo a riferimento la spesa riferibile all'acquisto del proprio diritto. Invece, non puo' essere riconosciuta la detrazione ai familiari del
contribuente i quali non hanno sostenuto la spesa. Infatti, secondo i principi generali che regolano i meccanismi della detrazione per oneri, il contribuente, per averne diritto, deve avere effettivamente sostenuto la spesa e questa deve essere rimasta a suo carico.

Domanda: Nel modello CUD 2006 dei dipendenti di molte amministrazioni statali (ad esempio, Direzione Provinciale del Tesoro) non e' segnato il punto 8 della "Parte A-Dati Generali". Tale mancanza comporta una incompletezza dei dati necessari ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, perche' non permette di acquisire un dato rilevante ai fini della corretta determinazione della deduzione dei premi di previdenza complementare versati dal contribuente ad un'associazione privata. Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito alla documentazione che il contribuente deve esibire per supplire a tale incompletezza del CUD.

Risposta: Si rammenta in premessa che i contributi versati ai fondi pensione ed alle forme pensionistiche individuali sono deducibili dal reddito nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del Tuir. In particolare, per quanto riguarda l'ammontare massimo deducibile la norma, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, dispone che puo' essere dedotto dal reddito complessivo un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a euro 5.164,57; se alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive.
La deduzione e' ammissibile anche oltre i limiti sopra richiamati ove ricorrano talune ipotesi particolari (es. per i vecchi iscritti ai vecchi
fondi, per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale etc.). In tali ipotesi tassative il sostituto deve
compilare il campo 8 della parte A del CUD, utilizzando gli appositi codici atti a discriminare le diverse situazioni verificabili.
In assenza della compilazione del richiamato campo 8, il soggetto che rende l'assistenza fiscale deve ritenere che, non ricorrendo le ipotesi che consentono deroghe, valgono per le deduzioni dei contributi alle forme pensionistiche complementari i limiti ordinari di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del Tuir.

Domanda: Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 6 aprile 2006, si legge che "Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e' intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente". Si domanda quali siano i termini di pagamento nel caso in cui il contribuente abbia scelto di effettuare il pagamento dell'imposta in un'unica soluzione ovvero in piu' rate.

Risposta: Nell'ipotesi in cui il sostituto nell'ambito dell'assistenza fiscale, non abbia potuto effettuare i conguagli a debito per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro o per aspettativa, si ritiene che i versamenti debbano essere eseguiti dal dipendente secondo le modalita' ed i termini ordinariamente previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi.
Qualora il contribuente abbia chiesto al sostituto con il modello 730 di beneficiare della rateazione dei pagamenti, potra' continuare a fruire del pagamento dilazionato, da effettuare comunque nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico PF.
Qualora sia gia' decorso il termine ordinario previsto per il versamento dell'imposta o delle singole rate, il contribuente potra' ricorrere
all'istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione in relazione ai termini gia' scaduti. In tale ipotesi, per il conteggio degli interessi deve farsi comunque riferimento ai termini ordinari stabiliti per l'effettuazione dei versamenti delle imposte risultanti dal modello Unico PF.

Domanda: Si chiede se l'ipotesi prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b) secondo la quale "nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto", puo' trovare applicazione anche nel caso di acquisto di immobile allo stato grezzo.

Risposta: Le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b) del Tuir, possono essere applicate soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile gia' idoneo prima dell'effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale.
Qualora, invece, venisse acquistato un immobile allo "stato grezzo", ossia non ancora ultimato, puo' trovare eventualmente applicazione l'art. 15, comma 1-ter del Tuir, che disciplina la detrazione di imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la "costruzione" di una unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 30 giugno 1999, n. 311, alla costruzione e' assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma primo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
In relazione all'ipotesi di cui all'art.15, comma 1-ter, la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale
entro sei mesi dalla data di fine lavori e a partire dal periodo di imposta in cui e' utilizzato a tale scopo.
...omissis...

Fonte: Risoluzione del 09/01/2007 n. 1 - Agenzia delle Entrate

Assicurazioni: obbligo comunicazione anagrafe tributaria

L’agenzia delle Entrate ha reso noto modalità e termini per la trasmissione dei dati relativi alle somme di denaro erogate per dalle compagnie assicurative per la liquidazione dei sinistri.
Obbligati alla trasmissione dei dati sono le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati.
Il periodo di riferimento è quello che va dal 01/10/2006 al 31/12/2006 ed il termine per la trasmissione è fissato per il 30/04/2006. A regime saranno oggetto di trasmissione i dati raccolti nell’anno precedente da trasmettere entro il 30/04 dell’anno successivo.
I dati da trasmettere relativamente a ciascuna liquidazione del danno sono:
- all'ammontare delle somme liquidate,
- l’identificativo del sinistro
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario
- il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
I dati comunicati potranno essere utilizzati per controlli incrociati e verifiche a carico dei soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi nei confronti di soggetti destinatari di risarcimenti per danni subiti.

giovedì, gennaio 18, 2007

L'agenzia delle entrate risolve i dubbi dei CAAF

 Domanda: Padre e madre acquistano il diritto di usufrutto su un immobile facente parte di un fabbricato sottoposto ad interventi di ristrutturazione. La loro figlia acquista il diritto di nuda proprieta' sullo stesso immobile.
L'unico atto notarile con il quale sono stati trasferiti i diritti immobiliari sopra indicati, non contiene l'indicazione dei singoli prezzi a cui sono stati compravenduti i diritti reali ma fa riferimento ad un unico prezzo complessivo. L'impresa che ha venduto l'immobile ha emesso tre fatture, ciascuna per il valore di 1/3 del prezzo complessivo, intestate una per ogni acquirente. Il pagamento delle fatture e' effettuato direttamente dal padre mediante l'emissione di assegni tratti direttamente sul suo conto corrente.
Cio' rappresentato si domanda in che modo deve essere ripartita la detrazione d'imposta prevista dall'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare se il padre, avendo sostenuto l'intero costo, puo' portare in detrazione l'intero importo della spesa sostenuta ricorrendo, eventualmente, all'annotazione di tale circostanza sulle fatture intestate alla moglie e alla figlia.


Risposta: Si ricorda che l'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha previsto che "...l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006.
In questo caso la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997".
Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, recante le norme di attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per poter fruire del beneficio fiscale non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto. Pertanto per poter beneficiare dell'agevolazione in questione non e' obbligatorio ricorrere al bonifico bancario come modalita' di pagamento della relativa spesa.
Sebbene l'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 menzioni tra i destinatari dell'agevolazione il solo acquirente (o l'assegnatario) dell'immobile, si deve ritenere che anche l'acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio l'usufrutto) costituisca una fattispecie riconducibile all'ambito applicativo della disposizione.
Pertanto, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, deve essere riconosciuta, qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell'importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall'atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, nell'atto di vendita non sia indicato espressamente il prezzo d'acquisto dei diritti compravenduti, il contribuente dovra' ricorrere ai meccanismi di calcolo indicati dagli artt. 46 e 48 del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 per determinare il valore dei singoli diritti.
Nel caso di specie, pertanto, il genitore acquirente del diritto di usufrutto sull'immobile che ha sostenuto interamente la spesa per l'acquisto dello stesso, ha diritto di beneficiare della detrazione del 36 per cento, entro i limiti sopra indicati e comunque entro l'importo allo stesso fatturato, avendo a riferimento la spesa riferibile all'acquisto del proprio diritto. Invece, non puo' essere riconosciuta la detrazione ai familiari del
contribuente i quali non hanno sostenuto la spesa. Infatti, secondo i principi generali che regolano i meccanismi della detrazione per oneri, il contribuente, per averne diritto, deve avere effettivamente sostenuto la spesa e questa deve essere rimasta a suo carico.

Domanda: Nel modello CUD 2006 dei dipendenti di molte amministrazioni statali (ad esempio, Direzione Provinciale del Tesoro) non e' segnato il punto 8 della "Parte A-Dati Generali". Tale mancanza comporta una incompletezza dei dati necessari ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, perche' non permette di acquisire un dato rilevante ai fini della corretta determinazione della deduzione dei premi di previdenza complementare versati dal contribuente ad un'associazione privata. Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito alla documentazione che il contribuente deve esibire per supplire a tale incompletezza del CUD.

Risposta: Si rammenta in premessa che i contributi versati ai fondi pensione ed alle forme pensionistiche individuali sono deducibili dal reddito nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del Tuir. In particolare, per quanto riguarda l'ammontare massimo deducibile la norma, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, dispone che puo' essere dedotto dal reddito complessivo un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a euro 5.164,57; se alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive.
La deduzione e' ammissibile anche oltre i limiti sopra richiamati ove ricorrano talune ipotesi particolari (es. per i vecchi iscritti ai vecchi
fondi, per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale etc.). In tali ipotesi tassative il sostituto deve
compilare il campo 8 della parte A del CUD, utilizzando gli appositi codici atti a discriminare le diverse situazioni verificabili.
In assenza della compilazione del richiamato campo 8, il soggetto che rende l'assistenza fiscale deve ritenere che, non ricorrendo le ipotesi che consentono deroghe, valgono per le deduzioni dei contributi alle forme pensionistiche complementari i limiti ordinari di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del Tuir.

Domanda: Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 6 aprile 2006, si legge che "Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e' intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente". Si domanda quali siano i termini di pagamento nel caso in cui il contribuente abbia scelto di effettuare il pagamento dell'imposta in un'unica soluzione ovvero in piu' rate.

Risposta: Nell'ipotesi in cui il sostituto nell'ambito dell'assistenza fiscale, non abbia potuto effettuare i conguagli a debito per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro o per aspettativa, si ritiene che i versamenti debbano essere eseguiti dal dipendente secondo le modalita' ed i termini ordinariamente previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi.
Qualora il contribuente abbia chiesto al sostituto con il modello 730 di beneficiare della rateazione dei pagamenti, potra' continuare a fruire del pagamento dilazionato, da effettuare comunque nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico PF.
Qualora sia gia' decorso il termine ordinario previsto per il versamento dell'imposta o delle singole rate, il contribuente potra' ricorrere
all'istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione in relazione ai termini gia' scaduti. In tale ipotesi, per il conteggio degli interessi deve farsi comunque riferimento ai termini ordinari stabiliti per l'effettuazione dei versamenti delle imposte risultanti dal modello Unico PF.

Domanda: Si chiede se l'ipotesi prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b) secondo la quale "nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto", puo' trovare applicazione anche nel caso di acquisto di immobile allo stato grezzo.

Risposta: Le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b) del Tuir, possono essere applicate soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile gia' idoneo prima dell'effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale.
Qualora, invece, venisse acquistato un immobile allo "stato grezzo", ossia non ancora ultimato, puo' trovare eventualmente applicazione l'art. 15, comma 1-ter del Tuir, che disciplina la detrazione di imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la "costruzione" di una unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 30 giugno 1999, n. 311, alla costruzione e' assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma primo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
In relazione all'ipotesi di cui all'art.15, comma 1-ter, la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale
entro sei mesi dalla data di fine lavori e a partire dal periodo di imposta in cui e' utilizzato a tale scopo.
...omissis...

Fonte: Risoluzione del 09/01/2007 n. 1 - Agenzia delle Entrate

Agevolazione fiscali autoveicoli per disabili

 Si riporta di seguito la risoluzione n. 4 del 17/01/2007, che oltre a riassumere le condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali in materia di autoveicoli per disabili, si esprime circa uno specifico quesito.

Oggetto:
Agevolazioni ai disabili-settore auto -Consulenza giuridica n.
Testo:

Quesito
Con nota del... l'Ufficio Alfa ha posto a Beta un quesito teso a conoscere se sia possibile concedere le agevolazioni fiscali per i soggetti disabili, di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente ad un veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile. I genitori del soggetto disabile si trovano in regime di comunione dei beni ed il veicolo e' stato intestato alla moglie che, insieme al figlio, e' fiscalmente a carico del marito.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'Ufficio Alfa ritiene che, previa annotazione sul libretto di circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori, possano essere riconosciute, nel caso in questione, le agevolazioni previste per l'acquisto di autovetture necessarie per la locomozione di soggetti disabili. Cio' in quanto, a parere dell'Ufficio Alfa, considerato che, essendo i coniugi in comunione dei beni, il veicolo, seppure acquistato da un solo genitore, puo' essere cointestato ad entrambi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riconosce ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente alle spese riguardanti i mezzi necessari per la lorolocomozione:
1. Ai fini dell'Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni, e con riferimento ad un solo veicolo;
2. Ai fini dell'Iva, l'applicabilita' dell'aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all'acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonche' sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti;
3. l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Il medesimo art. 8 della legge n. 449 del 1997 precisa, altresi', che le agevolazioni fiscali previste si applicano solo ai veicoli acquistati dai soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.
L'art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha, inoltre, esteso le predette agevolazioni, prima precluse ai soggetti non vedenti e ai soggetti sordomuti, anche a questa categoria di disabili ribadendo che i veicoli agevolati devono essere ceduti o ai soggetti non vedenti o ai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.
Infine, l'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso le medesime agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a prescindere dall'adattamento del veicolo, operando un semplice richiamo all'art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Pertanto, anche per tali categorie di disabili, il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico.
Cio' premesso, relativamente al caso in questione, il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprieta' di entrambi, non comporta comunque, relativamente all'acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo e' stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito.
Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.
Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.
In proposito si fa presente che, poiche' le norme in discorso recano norme agevolative, l'interpretazione delle stesse non puo' fondarsi su
criteri analogici o estensivi.

Fonte: Ris. 4 del 17/01/2007 Agenzia delle Entrate

Correzione F24 - errore compilazione

In caso di errore di compilazione errata del modello F24, ovvero per errori che non incidano sul versamento corretto dell'ammontare di imposta dovuta, l'Agenzia delle Entrate ci spiega come provvedere a correggere tali errori. Pubblichiamo di seguito la risoluzione del maggio 2000 ancora utile a chiarire le modalità di correzione.

Ris. n. 73/E-104520 del 26 maggio 2000
Dir. risc. - Ufficio Rapporti con i Contribuenti

Riscossione - Versamenti unitari e compensazione - Mod. F24 - Errata indicazione del codice-tributo - Ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Modalità - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241annota documenti collegati: provvedimenti legislativi prassi

Sono pervenute alla Scrivente numerose richieste di chiarimento circa le modalità con le quali i contribuenti che incorrono in errori di codice-tributo possono effettuare il ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In proposito, si evidenzia preliminarmente che, da un lato, la delega di pagamento conferita con i Modelli F23 e F24 alla banca, alle Poste Italiane S.p.a. o al concessionario del servizio nazionale della riscossione è irrevocabile e, dall'altro, che non esistono modelli di pagamento correttivi.

Ne deriva che, in caso di errori di codici tributo, l'unica modalità per procedere al ravvedimento consiste nell'invio all'Amministrazione di una comunicazione che le consenta di correggere l'originaria imputazione delle somme pagate, operata sulla base delle erronee indicazioni fornite dal contribuente in sede di versamento. Ciò premesso, si rileva che il sistema dei versamenti unitari con compensazione disciplinati dal capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 è amministrato a livello centralizzato dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 22 dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997. Pertanto, i contribuenti che non hanno indicato correttamente il codice tributo sul Mod. F24, per effettuare il ravvedimento previsto dal citato art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, devono inviare una comunicazione al Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la riscossione, struttura di gestione, fornendo, oltre ai propri dati anagrafici e fiscali, tutti gli altri elementi (codice tributo erroneamente utilizzato e codice tributo con il quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento) necessari a consentire a tale struttura la corretta imputazione delle somme in relazione alle quali si era verificato l'errore di compilazione dello stesso Mod. F24.

Per quanto riguarda, invece, le riscossioni effettuate con il Mod. F23, non esiste una gestione centralizzata e i relativi flussi informativi sono messi a disposizione degli uffici periferici competenti. Di conseguenza, in caso di errori di codice tributo compiuti nel Mod. F23, ai fini del ravvedimento, la predetta comunicazione deve essere inviata all'ufficio periferico il cui codice è stato indicato nello stesso Mod. F23 ovvero, in caso di soppressione di tale ufficio in una data successiva a quella della violazione, all'ufficio delle Entrate che ne ha assunto le funzioni.

Bozza Modello 730/2007

E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza del modello 730/2007 e relative istruzioni.

Tra le novità del modello si segnala la possibilità di indicare l'ammontare del credito irpef che si intende utilizzare in compensazione per il versamento dell'ICI (Imposta Comunale degli Immobili). Si ricorda infatti che a partire dal 2007 è previsto il versamento dell'ICI tramite modello F24.



 

venerdì, gennaio 12, 2007

Finanziaria 07: Il condominio opera la ritenuta d'acconto

 A seguito delle numerose richieste ricevute, commentiamo brevemente l'art. 1 (ndr. ed unico), comma 43 (nota 1) della legge 296/06 (Finanziaria 2007).
Il comma in commento introduce nel D.P.R. 600/73 l'articolo 25-ter dal titolo "Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore".
La norma in questione introduce l'obbligo per gli amministratori di condominio di trattenere e versare, una ritenuta d'acconto, pari al 4%, sui corrispettivi corrisposti in relazione a contratti di appalto di opere e servizi, effettuate nell'esercizio di impresa.
La ritenuta è altresì obbligatoria anche nei confronti dei prestatori di servizi occasionali, definiti dall'art. 67, comma 1, lettera ì).
Il contratto di appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. (art. 1655 c.c.)
E' utile specificare che sono da considerare contratti di vendita e non di appalto quelli che comportano la fornitura e l'eventuale posa dei beni da parte dello stesso fabbricante o del commerciante abituale. Ad esempio, si ha un contratto di vendita
nel caso in cui un artigiano venda piastrelle (operazione principale) e le metta in opera (operazione secondaria), incassando dal cliente il corrispettivo sia per la vendita sia per la posa in opera (nota2).
Si ritiene pertanto che nel caso di vendita con posa in opera non debba essere applicata la ritenuta.
L'obbligo decorre a partire dal 1^ gennaio 2007 e opera anche sulle fatture emesse anche negli anni precedenti. E' bene precisare che il fornitore del servizio che ha emesso fatture in anni precedenti non è tenuto ad emettere nuovamente fattura, o ad effettuare alcuna variazione ai fini IVA per indicare la ritenuta d'acconto.
Al momento non sono previsti limiti minimi di versamento, ciò comporta che i versamenti dovranno essere effettuati anche per piccoli importi.

Nota 1. - comma 43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».


Nota 2. Per un approfondimento sulla distinzione tra contratto di appalto e compravendita si veda:
- Circ. n. 37 (prot. n. 361546) del 7 luglio 1977
- Ris. n. 360009 del 5 luglio 1976
- Ris. n. 259/E del 1° agosto 2002

giovedì, gennaio 11, 2007

Finanziaria: Agevolata la concentrazione aziendale

L'art. 1 comma 242 e ss. della “Finanziaria” dispone la concessione di una agevolazione fiscale per le società che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate, nel 2007 e 2008, mediante fusioni, scissioni e conferimenti agevolati.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento, ai fini fiscali, del valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da
concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Soggetti beneficiari:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Condizioni per usufruirne:
1. Partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni.
2. Non sono agevolate le operazioni che vedono coinvolte società che facciano parte dello stesso gruppo societario e i soggetti legati da rapporti di partecipazione diretta o indiretta così come definiti dall'art. 2359 c.c.
3. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di una domanda di interpello, ex articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, cosidetto Statuto del Contribuente, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione.

E' prevista la revoca delle agevolazioni concesse nel caso di:
- effettuazione di ulteriori operazioni straordinarie, da parte della società risultante dall'aggregazione, nei 4 anni successivi la costituzione
- la società risultante dall'aggregazione ceda i beni iscritti o rivalutati per effetto dell'agevolazione.

lunedì, gennaio 08, 2007

La sentenza illegibile è nulla

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, nella sentenza 28.12.2006, hanno affermato che costituisce nullità a regime intermedio l'illeggibilità della grafia con cui sia stata redatta una sentenza, cosicché il vizio deve essere eccepito nei modi e nei tempi stabiliti dal codice di procedura penale.
Nel caso di specie, infatti, una determinata sentenza era stata redatta con una grafia tale da renderne indecifrabile il contenuto. Secondo le Sezioni Unite, tale difetto si traduce nel vizio di sostanziale assenza di motivazione, poiché l'indecifrabilità del contenuto della sentenza impedisce alla parte interessata di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione sia fondata e, dunque, di esercitare il proprio diritto di difesa.
A nulla rileva - aggiunge il Collegio - che la parte abbia la possibilità di ottenere una copia leggibile della sentenza, poiché ciò costituisce un rimedio empirico che non può essere considerato regola generale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nuovi modelli per l'apertura della partita iva

Con Provvedimento del 28 dicembre 2006, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i nuovi modelli di inizio variazione e cessazione attività, ai fini IVA.
L'obbligo di utilizzo di tali modelli, a mente dello statuto dei contribuenti, dovrebbe divenire obbligatorio decorsi i 60 giorni dalla loro emanazione. In ogni caso l'utilizzo del nuovo modulo cartaceo non dovrebbe essere obbligatorio fino a quando non saranno predisposti i software che consentono l'invio telematico delle dichiarazioni di inizio attività.
La principale novità è costituita dal quadro I nel quale sono richieste informazioni aggiuntive sull'attività svolta, al fine di prevenire le frodi in ambito IVA.