giovedì, gennaio 18, 2007

L'agenzia delle entrate risolve i dubbi dei CAAF

 Domanda: Padre e madre acquistano il diritto di usufrutto su un immobile facente parte di un fabbricato sottoposto ad interventi di ristrutturazione. La loro figlia acquista il diritto di nuda proprieta' sullo stesso immobile.
L'unico atto notarile con il quale sono stati trasferiti i diritti immobiliari sopra indicati, non contiene l'indicazione dei singoli prezzi a cui sono stati compravenduti i diritti reali ma fa riferimento ad un unico prezzo complessivo. L'impresa che ha venduto l'immobile ha emesso tre fatture, ciascuna per il valore di 1/3 del prezzo complessivo, intestate una per ogni acquirente. Il pagamento delle fatture e' effettuato direttamente dal padre mediante l'emissione di assegni tratti direttamente sul suo conto corrente.
Cio' rappresentato si domanda in che modo deve essere ripartita la detrazione d'imposta prevista dall'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare se il padre, avendo sostenuto l'intero costo, puo' portare in detrazione l'intero importo della spesa sostenuta ricorrendo, eventualmente, all'annotazione di tale circostanza sulle fatture intestate alla moglie e alla figlia.


Risposta: Si ricorda che l'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha previsto che "...l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006.
In questo caso la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997".
Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, recante le norme di attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per poter fruire del beneficio fiscale non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto. Pertanto per poter beneficiare dell'agevolazione in questione non e' obbligatorio ricorrere al bonifico bancario come modalita' di pagamento della relativa spesa.
Sebbene l'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 menzioni tra i destinatari dell'agevolazione il solo acquirente (o l'assegnatario) dell'immobile, si deve ritenere che anche l'acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio l'usufrutto) costituisca una fattispecie riconducibile all'ambito applicativo della disposizione.
Pertanto, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, deve essere riconosciuta, qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell'importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall'atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, nell'atto di vendita non sia indicato espressamente il prezzo d'acquisto dei diritti compravenduti, il contribuente dovra' ricorrere ai meccanismi di calcolo indicati dagli artt. 46 e 48 del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 per determinare il valore dei singoli diritti.
Nel caso di specie, pertanto, il genitore acquirente del diritto di usufrutto sull'immobile che ha sostenuto interamente la spesa per l'acquisto dello stesso, ha diritto di beneficiare della detrazione del 36 per cento, entro i limiti sopra indicati e comunque entro l'importo allo stesso fatturato, avendo a riferimento la spesa riferibile all'acquisto del proprio diritto. Invece, non puo' essere riconosciuta la detrazione ai familiari del
contribuente i quali non hanno sostenuto la spesa. Infatti, secondo i principi generali che regolano i meccanismi della detrazione per oneri, il contribuente, per averne diritto, deve avere effettivamente sostenuto la spesa e questa deve essere rimasta a suo carico.

Domanda: Nel modello CUD 2006 dei dipendenti di molte amministrazioni statali (ad esempio, Direzione Provinciale del Tesoro) non e' segnato il punto 8 della "Parte A-Dati Generali". Tale mancanza comporta una incompletezza dei dati necessari ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, perche' non permette di acquisire un dato rilevante ai fini della corretta determinazione della deduzione dei premi di previdenza complementare versati dal contribuente ad un'associazione privata. Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito alla documentazione che il contribuente deve esibire per supplire a tale incompletezza del CUD.

Risposta: Si rammenta in premessa che i contributi versati ai fondi pensione ed alle forme pensionistiche individuali sono deducibili dal reddito nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del Tuir. In particolare, per quanto riguarda l'ammontare massimo deducibile la norma, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, dispone che puo' essere dedotto dal reddito complessivo un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a euro 5.164,57; se alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive.
La deduzione e' ammissibile anche oltre i limiti sopra richiamati ove ricorrano talune ipotesi particolari (es. per i vecchi iscritti ai vecchi
fondi, per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale etc.). In tali ipotesi tassative il sostituto deve
compilare il campo 8 della parte A del CUD, utilizzando gli appositi codici atti a discriminare le diverse situazioni verificabili.
In assenza della compilazione del richiamato campo 8, il soggetto che rende l'assistenza fiscale deve ritenere che, non ricorrendo le ipotesi che consentono deroghe, valgono per le deduzioni dei contributi alle forme pensionistiche complementari i limiti ordinari di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del Tuir.

Domanda: Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 6 aprile 2006, si legge che "Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e' intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente". Si domanda quali siano i termini di pagamento nel caso in cui il contribuente abbia scelto di effettuare il pagamento dell'imposta in un'unica soluzione ovvero in piu' rate.

Risposta: Nell'ipotesi in cui il sostituto nell'ambito dell'assistenza fiscale, non abbia potuto effettuare i conguagli a debito per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro o per aspettativa, si ritiene che i versamenti debbano essere eseguiti dal dipendente secondo le modalita' ed i termini ordinariamente previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi.
Qualora il contribuente abbia chiesto al sostituto con il modello 730 di beneficiare della rateazione dei pagamenti, potra' continuare a fruire del pagamento dilazionato, da effettuare comunque nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico PF.
Qualora sia gia' decorso il termine ordinario previsto per il versamento dell'imposta o delle singole rate, il contribuente potra' ricorrere
all'istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione in relazione ai termini gia' scaduti. In tale ipotesi, per il conteggio degli interessi deve farsi comunque riferimento ai termini ordinari stabiliti per l'effettuazione dei versamenti delle imposte risultanti dal modello Unico PF.

Domanda: Si chiede se l'ipotesi prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b) secondo la quale "nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto", puo' trovare applicazione anche nel caso di acquisto di immobile allo stato grezzo.

Risposta: Le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b) del Tuir, possono essere applicate soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile gia' idoneo prima dell'effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale.
Qualora, invece, venisse acquistato un immobile allo "stato grezzo", ossia non ancora ultimato, puo' trovare eventualmente applicazione l'art. 15, comma 1-ter del Tuir, che disciplina la detrazione di imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la "costruzione" di una unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 30 giugno 1999, n. 311, alla costruzione e' assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma primo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
In relazione all'ipotesi di cui all'art.15, comma 1-ter, la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale
entro sei mesi dalla data di fine lavori e a partire dal periodo di imposta in cui e' utilizzato a tale scopo.
...omissis...

Fonte: Risoluzione del 09/01/2007 n. 1 - Agenzia delle Entrate

Agevolazione fiscali autoveicoli per disabili

 Si riporta di seguito la risoluzione n. 4 del 17/01/2007, che oltre a riassumere le condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali in materia di autoveicoli per disabili, si esprime circa uno specifico quesito.

Oggetto:
Agevolazioni ai disabili-settore auto -Consulenza giuridica n.
Testo:

Quesito
Con nota del... l'Ufficio Alfa ha posto a Beta un quesito teso a conoscere se sia possibile concedere le agevolazioni fiscali per i soggetti disabili, di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente ad un veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile. I genitori del soggetto disabile si trovano in regime di comunione dei beni ed il veicolo e' stato intestato alla moglie che, insieme al figlio, e' fiscalmente a carico del marito.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'Ufficio Alfa ritiene che, previa annotazione sul libretto di circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori, possano essere riconosciute, nel caso in questione, le agevolazioni previste per l'acquisto di autovetture necessarie per la locomozione di soggetti disabili. Cio' in quanto, a parere dell'Ufficio Alfa, considerato che, essendo i coniugi in comunione dei beni, il veicolo, seppure acquistato da un solo genitore, puo' essere cointestato ad entrambi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riconosce ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente alle spese riguardanti i mezzi necessari per la lorolocomozione:
1. Ai fini dell'Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni, e con riferimento ad un solo veicolo;
2. Ai fini dell'Iva, l'applicabilita' dell'aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all'acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonche' sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti;
3. l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Il medesimo art. 8 della legge n. 449 del 1997 precisa, altresi', che le agevolazioni fiscali previste si applicano solo ai veicoli acquistati dai soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.
L'art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha, inoltre, esteso le predette agevolazioni, prima precluse ai soggetti non vedenti e ai soggetti sordomuti, anche a questa categoria di disabili ribadendo che i veicoli agevolati devono essere ceduti o ai soggetti non vedenti o ai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.
Infine, l'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso le medesime agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a prescindere dall'adattamento del veicolo, operando un semplice richiamo all'art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Pertanto, anche per tali categorie di disabili, il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico.
Cio' premesso, relativamente al caso in questione, il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprieta' di entrambi, non comporta comunque, relativamente all'acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo e' stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito.
Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.
Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.
In proposito si fa presente che, poiche' le norme in discorso recano norme agevolative, l'interpretazione delle stesse non puo' fondarsi su
criteri analogici o estensivi.

Fonte: Ris. 4 del 17/01/2007 Agenzia delle Entrate

Correzione F24 - errore compilazione

In caso di errore di compilazione errata del modello F24, ovvero per errori che non incidano sul versamento corretto dell'ammontare di imposta dovuta, l'Agenzia delle Entrate ci spiega come provvedere a correggere tali errori. Pubblichiamo di seguito la risoluzione del maggio 2000 ancora utile a chiarire le modalità di correzione.

Ris. n. 73/E-104520 del 26 maggio 2000
Dir. risc. - Ufficio Rapporti con i Contribuenti

Riscossione - Versamenti unitari e compensazione - Mod. F24 - Errata indicazione del codice-tributo - Ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Modalità - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241annota documenti collegati: provvedimenti legislativi prassi

Sono pervenute alla Scrivente numerose richieste di chiarimento circa le modalità con le quali i contribuenti che incorrono in errori di codice-tributo possono effettuare il ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In proposito, si evidenzia preliminarmente che, da un lato, la delega di pagamento conferita con i Modelli F23 e F24 alla banca, alle Poste Italiane S.p.a. o al concessionario del servizio nazionale della riscossione è irrevocabile e, dall'altro, che non esistono modelli di pagamento correttivi.

Ne deriva che, in caso di errori di codici tributo, l'unica modalità per procedere al ravvedimento consiste nell'invio all'Amministrazione di una comunicazione che le consenta di correggere l'originaria imputazione delle somme pagate, operata sulla base delle erronee indicazioni fornite dal contribuente in sede di versamento. Ciò premesso, si rileva che il sistema dei versamenti unitari con compensazione disciplinati dal capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 è amministrato a livello centralizzato dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 22 dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997. Pertanto, i contribuenti che non hanno indicato correttamente il codice tributo sul Mod. F24, per effettuare il ravvedimento previsto dal citato art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, devono inviare una comunicazione al Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la riscossione, struttura di gestione, fornendo, oltre ai propri dati anagrafici e fiscali, tutti gli altri elementi (codice tributo erroneamente utilizzato e codice tributo con il quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento) necessari a consentire a tale struttura la corretta imputazione delle somme in relazione alle quali si era verificato l'errore di compilazione dello stesso Mod. F24.

Per quanto riguarda, invece, le riscossioni effettuate con il Mod. F23, non esiste una gestione centralizzata e i relativi flussi informativi sono messi a disposizione degli uffici periferici competenti. Di conseguenza, in caso di errori di codice tributo compiuti nel Mod. F23, ai fini del ravvedimento, la predetta comunicazione deve essere inviata all'ufficio periferico il cui codice è stato indicato nello stesso Mod. F23 ovvero, in caso di soppressione di tale ufficio in una data successiva a quella della violazione, all'ufficio delle Entrate che ne ha assunto le funzioni.

Bozza Modello 730/2007

E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza del modello 730/2007 e relative istruzioni.

Tra le novità del modello si segnala la possibilità di indicare l'ammontare del credito irpef che si intende utilizzare in compensazione per il versamento dell'ICI (Imposta Comunale degli Immobili). Si ricorda infatti che a partire dal 2007 è previsto il versamento dell'ICI tramite modello F24.



 

venerdì, gennaio 12, 2007

Finanziaria 07: Il condominio opera la ritenuta d'acconto

 A seguito delle numerose richieste ricevute, commentiamo brevemente l'art. 1 (ndr. ed unico), comma 43 (nota 1) della legge 296/06 (Finanziaria 2007).
Il comma in commento introduce nel D.P.R. 600/73 l'articolo 25-ter dal titolo "Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore".
La norma in questione introduce l'obbligo per gli amministratori di condominio di trattenere e versare, una ritenuta d'acconto, pari al 4%, sui corrispettivi corrisposti in relazione a contratti di appalto di opere e servizi, effettuate nell'esercizio di impresa.
La ritenuta è altresì obbligatoria anche nei confronti dei prestatori di servizi occasionali, definiti dall'art. 67, comma 1, lettera ì).
Il contratto di appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. (art. 1655 c.c.)
E' utile specificare che sono da considerare contratti di vendita e non di appalto quelli che comportano la fornitura e l'eventuale posa dei beni da parte dello stesso fabbricante o del commerciante abituale. Ad esempio, si ha un contratto di vendita
nel caso in cui un artigiano venda piastrelle (operazione principale) e le metta in opera (operazione secondaria), incassando dal cliente il corrispettivo sia per la vendita sia per la posa in opera (nota2).
Si ritiene pertanto che nel caso di vendita con posa in opera non debba essere applicata la ritenuta.
L'obbligo decorre a partire dal 1^ gennaio 2007 e opera anche sulle fatture emesse anche negli anni precedenti. E' bene precisare che il fornitore del servizio che ha emesso fatture in anni precedenti non è tenuto ad emettere nuovamente fattura, o ad effettuare alcuna variazione ai fini IVA per indicare la ritenuta d'acconto.
Al momento non sono previsti limiti minimi di versamento, ciò comporta che i versamenti dovranno essere effettuati anche per piccoli importi.

Nota 1. - comma 43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».


Nota 2. Per un approfondimento sulla distinzione tra contratto di appalto e compravendita si veda:
- Circ. n. 37 (prot. n. 361546) del 7 luglio 1977
- Ris. n. 360009 del 5 luglio 1976
- Ris. n. 259/E del 1° agosto 2002

giovedì, gennaio 11, 2007

Finanziaria: Agevolata la concentrazione aziendale

L'art. 1 comma 242 e ss. della “Finanziaria” dispone la concessione di una agevolazione fiscale per le società che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate, nel 2007 e 2008, mediante fusioni, scissioni e conferimenti agevolati.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento, ai fini fiscali, del valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da
concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Soggetti beneficiari:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Condizioni per usufruirne:
1. Partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni.
2. Non sono agevolate le operazioni che vedono coinvolte società che facciano parte dello stesso gruppo societario e i soggetti legati da rapporti di partecipazione diretta o indiretta così come definiti dall'art. 2359 c.c.
3. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di una domanda di interpello, ex articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, cosidetto Statuto del Contribuente, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione.

E' prevista la revoca delle agevolazioni concesse nel caso di:
- effettuazione di ulteriori operazioni straordinarie, da parte della società risultante dall'aggregazione, nei 4 anni successivi la costituzione
- la società risultante dall'aggregazione ceda i beni iscritti o rivalutati per effetto dell'agevolazione.

lunedì, gennaio 08, 2007

La sentenza illegibile è nulla

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, nella sentenza 28.12.2006, hanno affermato che costituisce nullità a regime intermedio l'illeggibilità della grafia con cui sia stata redatta una sentenza, cosicché il vizio deve essere eccepito nei modi e nei tempi stabiliti dal codice di procedura penale.
Nel caso di specie, infatti, una determinata sentenza era stata redatta con una grafia tale da renderne indecifrabile il contenuto. Secondo le Sezioni Unite, tale difetto si traduce nel vizio di sostanziale assenza di motivazione, poiché l'indecifrabilità del contenuto della sentenza impedisce alla parte interessata di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione sia fondata e, dunque, di esercitare il proprio diritto di difesa.
A nulla rileva - aggiunge il Collegio - che la parte abbia la possibilità di ottenere una copia leggibile della sentenza, poiché ciò costituisce un rimedio empirico che non può essere considerato regola generale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nuovi modelli per l'apertura della partita iva

Con Provvedimento del 28 dicembre 2006, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i nuovi modelli di inizio variazione e cessazione attività, ai fini IVA.
L'obbligo di utilizzo di tali modelli, a mente dello statuto dei contribuenti, dovrebbe divenire obbligatorio decorsi i 60 giorni dalla loro emanazione. In ogni caso l'utilizzo del nuovo modulo cartaceo non dovrebbe essere obbligatorio fino a quando non saranno predisposti i software che consentono l'invio telematico delle dichiarazioni di inizio attività.
La principale novità è costituita dal quadro I nel quale sono richieste informazioni aggiuntive sull'attività svolta, al fine di prevenire le frodi in ambito IVA.