Omessa presentazione nodello CNM
La mancata presentazione del Mod. CNM (cd. “dichiarazione dei redditi del consolidato”, ex articolo 122 del TUIR) da parte del soggetto operante in qualità di capogruppo non determina la decadenza dal regime di tassazione consolidata. Infatti, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 delll’art. 13[1], del decreto ministeriale 9 giugno 2004 si evince che l’elenco di operazioni “interruttive” dell’efficacia dell’opzione per il regime del consolidato domestico presenta carattere tassativo, nel senso che sono esclusivamente gli eventi in esso specificamente contemplati a configurare cause di interruzione automatica del regime in questione.
Nel caso le società partecipanti abbiano effettuato correttamente e nei termini l’opzione per il consolidato ed abbiano presentato il modello dichiarativo (tra cui il quadro GN), l’omessa presentazione del Modello CNM comporterà l’impossibilità di riportare negli anni successivi la perdita risultante dal consolidamento.
Si riporta di seguito il testo della circolare
[1] Art. 13 commi 1 e 2 D.M. 9 giugno 2004.
1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi 1 e 5, 126, comma 1, del testo unico, e 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, l'interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di: a) liquidazione giudiziale; b) trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II del testo unico in società non soggetta a tale imposta; c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 120 del testo unico; d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117 del testo unico; e) trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del testo unico, della consolidata o della consolidante se la stessa non rispetta le condizioni di cui all'art. 117, comma 2, del testo unico; f) fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo. 2. Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente comma 1, può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.