venerdì, gennaio 12, 2007

Finanziaria 07: Il condominio opera la ritenuta d'acconto

 A seguito delle numerose richieste ricevute, commentiamo brevemente l'art. 1 (ndr. ed unico), comma 43 (nota 1) della legge 296/06 (Finanziaria 2007).
Il comma in commento introduce nel D.P.R. 600/73 l'articolo 25-ter dal titolo "Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore".
La norma in questione introduce l'obbligo per gli amministratori di condominio di trattenere e versare, una ritenuta d'acconto, pari al 4%, sui corrispettivi corrisposti in relazione a contratti di appalto di opere e servizi, effettuate nell'esercizio di impresa.
La ritenuta è altresì obbligatoria anche nei confronti dei prestatori di servizi occasionali, definiti dall'art. 67, comma 1, lettera ì).
Il contratto di appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. (art. 1655 c.c.)
E' utile specificare che sono da considerare contratti di vendita e non di appalto quelli che comportano la fornitura e l'eventuale posa dei beni da parte dello stesso fabbricante o del commerciante abituale. Ad esempio, si ha un contratto di vendita
nel caso in cui un artigiano venda piastrelle (operazione principale) e le metta in opera (operazione secondaria), incassando dal cliente il corrispettivo sia per la vendita sia per la posa in opera (nota2).
Si ritiene pertanto che nel caso di vendita con posa in opera non debba essere applicata la ritenuta.
L'obbligo decorre a partire dal 1^ gennaio 2007 e opera anche sulle fatture emesse anche negli anni precedenti. E' bene precisare che il fornitore del servizio che ha emesso fatture in anni precedenti non è tenuto ad emettere nuovamente fattura, o ad effettuare alcuna variazione ai fini IVA per indicare la ritenuta d'acconto.
Al momento non sono previsti limiti minimi di versamento, ciò comporta che i versamenti dovranno essere effettuati anche per piccoli importi.

Nota 1. - comma 43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».


Nota 2. Per un approfondimento sulla distinzione tra contratto di appalto e compravendita si veda:
- Circ. n. 37 (prot. n. 361546) del 7 luglio 1977
- Ris. n. 360009 del 5 luglio 1976
- Ris. n. 259/E del 1° agosto 2002

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