A seguito di numerose richieste di chiarimento, in merito all'applicazione della nuova detrazione fiscale per attività sportive, introdotta con la Legge Finanziaria 2007(Legge 27 dicembre 2006, n. 296), riteniamo utile pubblicare il Decreto del Ministero delle Politiche giovanili e attività sportive del 28.03.2007.
Il decreto fornisce la definizione delle strutture e degli impianti sportivi da intendersi ai fini della detrazione e i documenti necessari ad usufruire della detrazione.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITA’ SPORTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
…omissis…..
Visto l’art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, secondo il quale “all’art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: <<>>”;
…omissis…..
D E C R E T A
Art. 1
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
Art. 2
1. Ai fini della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell’articolo 1, recante l’indicazione:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all’articolo 1;
b) della causale del pagamento;
c) dell’attività sportiva esercitata;
d) dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
…omissis…..
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